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Autotrasportatori: dichiarazione e versamento del contributo entro il 28 aprile 2023

Autotrasportatori:  dichiarazione e versamento del contributo entro il 28 aprile 2023
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l DPCM 5 gennaio 2023 ha approvato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 242 del 6 dicembre 2022; l’Autorità era stata istituita ai sensi della lettera b), comma 6, articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e prevedeva inoltre che l’attività dell’Autorità venisse finanziata con  contributo a carico delle ditte operanti nel settore dei trasporti (aereo, marittimo, terrestre etc.), contributo determinato sino ad un massimo dell’ 1 per mille del fatturato. L’ Autorità ha quindi fissato l’importo del contributo 2023 in misura pari allo 0,5 per mille del fatturato.

A tale obbligo sono tenute, tra l’altro, le imprese di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e vengono individuate le imprese di trasporto merci su strada quelle che presentano le seguenti caratteristiche:

  • hanno, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;
  • almeno uno di tali veicoli effettua un servizio di connessione con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti

Come prima indicato l’ Autorità ha quindi fissato l’importo del contributo 2023 in misura pari allo 0,5 per mille del “fatturato” e l’art. 2, comma 10, della delibera n. 242/2022 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) al fine di evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.

Per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 27 gennaio 2023, data di pubblicazione della delibera n. 242/2022.

Dal “fatturato” vengono esclusi: 

  1. eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera;
  2. i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero;
  3. i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;
  4. i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale;
  5. i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.;
  6. i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
  7. le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;
  8. le sopravvenienze attive;
  9. i risarcimenti danni riferibili esclusivamente al patrimonio aziendale;
  10. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate ed escluse dal computo della base imponibile IVA.

Le imprese il cui fatturato sia superiore ai 5 Milioni di euro (prescindendo dalle esclusioni di cui sopra) sono tenute a presentare apposita dichiarazione, con la procedura telematica sul sito dell’Autorità entro il prossimo 28 aprile 2023 – previa registrazione –  ed a versare il contributo dovuto (qualora superiore ai 2.500 euro come prima indicato) per i due terzi entro il 28 aprile 2023 e per il residuo terzo entro il 31 ottobre 2023, il pagamento avviene con utilizzo del avviso pagoPA messo a disposizione sul sito dell’Autorità. 

Ulteriori precisazioni e faq nell’apposita sezione del sito dell’Autorità

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