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Assegnazione dell’immobile allo Stato solo per debiti fiscali

Assegnazione dell’immobile allo Stato solo per debiti fiscali
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E’ riconosciuta la facoltà di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato solo se si procede per entrate tributarie. E’ questo il principio emerso dalla lettura di un orientamento giurisprudenziale che valuta negativamente la legittimità della procedura di assegnazione dell’immobile promossa da Agenzia entrate-Riscossione in presenza di debiti erariali e non.

Ambito normativo

L’esito infruttuoso di vendite immobiliari determina la richiesta dell’Agente di Riscossione al Giudice dell’esecuzione, dell’assegnazione dell’immobile allo Stato. Il co. 3, art. 85 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, dispone infatti che, a seguito della fissazione della vendita all’asta, se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra:
– il prezzo base del terzo incanto e
– la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.
Se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

Determinazione del prezzo

Il riferimento alla somma per cui si procede all’esecuzione immobiliare, ai fini della determinazione del prezzo di assegnazione, va letto in combinato disposto ex art. 85, co. 3, D.P.R. n. 602/73, con il co. 1 dell’art. 30 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46, secondo il quale la disposizione si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato. 
Nell’interpretazione dei Giudici del Tribunale di Siracusa, sez. esecuzioni immobiliari, ordinanza 18/04/2018 i crediti fiscali vantati da Agenzia Riscossione rappresentano l’unico parametro per la determinazione del prezzo ai sensi del comma 1 dell’art. 85 D.P.R. n. 602/1973, in quanto non è possibile che con il meccanismo dell’assegnazione in sede di esecuzione fiscale vengano soddisfatti eventuali altri crediti ivi azionati.
In definitiva, l’Agente della Riscossione non è legittimato a richiedere l’assegnazione dell’immobile allo Stato per somme di natura non erariale.

A beneficio dei lettori è stata predisposta una traccia di opposizione ad istanza di assegnazione dell’immobile allo Stato, che riprende alcune delle motivazioni che eccepiscono l’illegittimità del procedimento quando la vendita è azionata in funzione di partite scadute e non onorate erariali e non erariali.

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