Regime forfettario: le somme ricevute per errore e poi restituite non fanno scattare l’uscita dal regime

Con la Risposta n. 68/2026, l'Agenzia delle Entrate ha corretto il precedente orientamento espresso con la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026 e ha chiarito che, in presenza di importi percepiti per errore e poi restituiti, il superamento della soglia di 85.000 euro va valutato tenendo conto della situazione sostanziale emersa dalla documentazione prodotta.
Regime forfettario: le somme ricevute per errore e poi restituite non fanno scattare l’uscita dal regime
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Il caso riguarda una contribuente in regime forfettario che, a causa di un errore dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), aveva ricevuto nel 2024 compensi più elevati rispetto a quelli realmente spettanti.

Regime forfettario: cosa succede se si incassano somme non dovute

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Nell’interpello esaminato, l’istante era un medico di medicina generale che nel 2024 applicava il regime forfettario.

Per un errore amministrativo dell’ASP, la professionista era stata inquadrata come pediatra, con la conseguenza di ricevere importi superiori al dovuto.

L’errore è stato individuato nel 2025 ed è stato segnalato tempestivamente all’ente erogatore, che ha poi quantificato le somme non spettanti.

La restituzione, secondo quanto risulta nella risposta, è avvenuta integralmente, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute operate sui cedolini.

Un elemento centrale del caso era rappresentato dalla Certificazione Unica 2025 relativa al 2024, che continuava a indicare l’intero importo corrisposto, senza tener conto del recupero delle somme indebite avvenuto nel 2025.

Proprio per effetto di quell’importo complessivo, la contribuente risultava aver oltrepassato la soglia di 85.000 euro, con il rischio di perdere il regime agevolato per il 2025.

Il chiarimento sulla soglia di 85.000 euro del regime forfettario

L’Agenzia ricorda, anzitutto, che, in via generale, nel limite di 85.000 euro rientrano i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal contribuente.

Tuttavia, nel caso concreto, una valutazione più approfondita della documentazione ha portato a riconoscere che una parte delle somme era stata corrisposta per errore da un terzo e non costituiva un compenso realmente spettante alla professionista.

Per questo motivo, ai fini della verifica della soglia, l’Agenzia ritiene che debbano essere considerati gli importi effettivamente dovuti, valutando caso per caso sia la prova dell’errore sia i comportamenti adottati per rimediare.

La risposta precisa quindi che, quando lo sforamento dipende esclusivamente da somme non spettanti e queste vengono restituite integralmente, il contribuente non deve essere penalizzato per un fatto a lui non imputabile.

Nel caso esaminato, le somme ricevute in più nel 2024 e restituite interamente nel 2025 non concorrono alla formazione della soglia prevista dall’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014.

Di conseguenza, il superamento della soglia nel 2024 non comporta la fuoriuscita dal regime forfettario per il 2025.

Effetti pratici per il contribuente in regime forfettario

La conclusione dell’Agenzia è netta: la contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025.

Il chiarimento non elimina, però, la necessità di dimostrare in modo puntuale l’errore originario, la quantificazione delle somme non dovute e la loro effettiva restituzione.

Nello stesso documento, l’Amministrazione precisa anche che resta fermo il proprio potere di controllo sulla veridicità degli elementi dichiarati e sulla concreta attuazione di quanto rappresentato nell’istanza.

Questo passaggio è importante perché mostra che la soluzione non nasce da un automatismo, ma da una verifica fondata su documenti e circostanze specifiche.

In altre parole, non basta sostenere che una parte dei compensi fosse errata: occorre poterlo provare in modo coerente e completo.

La Risposta n. 68/2026 affronta anche il tema dell’imposta sostitutiva eventualmente pagata su importi che, alla luce della ricostruzione corretta, non dovevano concorrere al reddito rilevante del regime.

Come recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso

Se nel modello Redditi 2025 relativo al periodo d’imposta 2024 sono stati indicati nel quadro LM anche gli importi poi restituiti, il recupero della maggiore imposta versata può avvenire in due modi alternativi:

1. Dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025

Presentando una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, indicando nel quadro LM i compensi effettivamente spettanti e facendo emergere il credito relativo alla maggiore imposta sostitutiva versata.

2. Istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate

Presentando un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente, nei termini di legge e con la documentazione idonea a dimostrare l’errore e la restituzione.


FAQ – Regime forfettario e somme ricevute per errore

Le somme incassate per errore fanno perdere il forfettario?

Non necessariamente. Secondo la Risposta n. 68/2026, se l’eccedenza dipende solo da importi non spettanti e questi vengono restituiti integralmente, tali somme non rilevano, nel caso esaminato, nel calcolo della soglia di 85.000 euro.

Anche con una Certificazione Unica non corretta si può sostenere questa soluzione?

Nel caso affrontato dall’Agenzia, sì, perché la CU non rettificata non ha impedito di valutare la documentazione che provava l’errore e la restituzione delle somme.

Come si recupera l’imposta sostitutiva pagata in più?

L’Agenzia indica due strade: dichiarazione integrativa oppure istanza di rimborso all’ufficio competente, sempre con adeguato supporto documentale.

Questo principio vale sempre?

La risposta allegata non introduce una regola astratta valida automaticamente per ogni situazione, ma valorizza gli elementi probatori del caso concreto e la natura non imputabile dell’errore.

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