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Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore

Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104 , recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare esamina:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
  • l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica.

Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020 ), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’ articolo 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020.

Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).

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