Scadenze Fiscali e Lavoro

Consulta tutte le scadenze fiscali e del lavoro aggiornate: un riepilogo chiaro degli adempimenti e dei termini da rispettare per professionisti, imprese e contribuenti.

Filtro scadenze fiscali lavoro

22 Giugno 2026

Entro questa data le imprese elettriche devono provvedere ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Le comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Versamento mensile di contributi dovuti al FPI (Fondo Previdenza Impiegati), relativi al mese precedente, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
Sono tenute al versamento le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il C.C.N.L. del settore merci.

Entro questa data le Agenzie di somministrazione lavoro devono effettuare la comunicazione, al Centro per l’impiego competente, di tutti i rapporti di lavoro instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati.
Tale comunicazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello Unificato SOMM.

Versamento mensile di contributi dovuti al FASC (Fondo Agenzi Spedizionieri e Corrieri), relativi al mese precedente, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
Sono tenute al versamento le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il C.C.N.L. autotrasporto merci e logistica e il C.C.N.L. agenzie marittime e aeree.

25 Giugno 2026

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente. La presentazione deve avvenire per via telematica, all’Agenzia delle Dogane tramite il sistema E.D.I. o all’Agenzia delle Entrate, sempre con invio telematico.

Termine ultimo, per i datori di lavoro agricoli, per la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale pagamento contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Il versamento deve essere effettuato tramite Mav bancario presso qualsiasi banca.

30 Giugno 2026

Entro questa data, i soggetti che esercitano il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che hanno effettuato la relativa comunicazione, devono versare l’imposta sostitutiva del 20% sui proventi derivanti dall’attività. 

Il versamento, da effettuarsi senza maggiorazioni, deve essere eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche. Sono interessati anche i soggetti che partecipano a società o enti trasparenti che rispettano i requisiti per l’accesso al regime.

Entro il 30 giugno 2026, le persone fisiche che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia e hanno esercitato l’opzione per il regime dei nuovi residenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. 
L’imposta è pari a 100.000 euro annui, elevata a 300.000 euro per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dopo l’11 agosto 2024. In caso di estensione del regime ai familiari, è dovuta un’imposta sostitutiva di 50.000 euro per ciascun familiare. 

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 ELIDE. Non è ammesso il ravvedimento operoso in caso di pagamento oltre la scadenza prevista.

Entro questo termine, i Comuni devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007. L’invio deve essere effettuato attraverso l’apposita applicazione web disponibile nel sistema S.I.A.T.E.L. – PuntoFisco.

Entro questa data gli esercenti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi devono effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT).
Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione del POS.

Per effettuare il collegamento gli esercenti dovranno accedere alle apposite funzionalità disponibili nell’area del portale web “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate oppure, nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico, utilizzare la procedura web “Documento Commerciale on line”.

Termine ultimo, per i giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2026 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma, per il versamento della seconda rata dei contributi minimi 2026.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il Modello F24/Accise (che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato) o, in alternativa, anche tramite bonifico bancario.

Entro questo termine i soggetti titolari di partita Iva esercenti attività di lavoro autonomo, non iscritti ad alcuna forma previdenziale. sono tenuti al versamento, esclusivamente per via telematica, del saldo 2023 e del primo acconto 2024 del contributo previdenziale alla gestione separata Inps a carico dei lavoratori autonomi iscritti titolari di partita Iva.

Termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2025 e di primo acconto per l’anno 2026, senza alcuna maggiorazione.

I datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari, hanno l’obbligo di stampa del Libro unico del lavoro (LUL) o, nel caso di soggetti gestori, e devono consegnare copia dello stesso al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga precedente.

Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.

N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Entro questo termine devono le Imprese industriali e dell’Edilizia devono presentare all’Inps le richieste di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.

I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, sono tenuti ad effettuare:

– al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno precedente
– al versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno precedente
– al versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno precedente.

Entro questo termine i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare:
– il versamento, a titolo di saldo 2025 o come prima rata dell’anno 2026, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2026, Enc 2026 e Irap 2026, senza alcuna maggiorazione
– il versamento del saldo Iva 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2026 – 30/6/2026.

Termine ultimo per effettuare i versamenti (senza alcuna maggiorazione), in unica soluzione o prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2026, Redditi Pf 2026, Redditi Sp 2026 e Irap 2026) e del saldo dell’Iva relativa al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2026 – 30/6/2026.

Entro questo termine i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente:
– un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000
– un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000
devono presentare la dichiarazione dei dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital services tax”“ Dst), che deve essere trasmessa per via telematica all’Ag. Entrate direttamente se si è abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite gli intermediari.

Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.

Ultimo giorno utile per l’invio, da parte di Enti di volontariato, ASD e Enti della Ricerca scientifica e dell’Università che hanno presentato domanda per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’ammissione al riparto della quota del 5 per mille per l’anno finanziario in corso.
La dichiarazione deve essere trasmessa rispettivamente:

– per li Enti del volontariato tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente
– per le ASD tramite raccomandata a.r. da inviare all’Ufficio del CONI territorialmente competente
– per gli Enti della Ricerca scientifica e dell’Università tramite raccomandata a.r. da inviare al MUR.

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

Termine ultimo per la presentazione, presso un ufficio postale, del modello cartaceo Redditi Persone Fisiche 2026 e della scheda con la scelta per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef.

Anche gli eredi delle persone decedute nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo presso gli uffici postali, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda con la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille.

Entro questa data i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti ad inviare all’Anagrafe Tributaria la comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nell’anno precedente.

Termine ultimo, per le Istituzioni Finanziarie Italiane individuate dall’art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015, per l’invio della comunicazione annuale, riferita all’anno precedente delle seguenti informazioni:

a) codice fiscale dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione
b) informazioni di cui all’art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste dallo stesso D.M.
c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).
La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..

Entro questo termine le c.d. RIFI (Reporting Italian Financial Institution), in attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, sono tenute alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati, relativi all’anno precedente, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro questa data, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia.
N.b.: La dichiarazione presentata entro il 30 giugno ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare dell’anno in corso.

Termine ultimo per i locatori, persone fisiche titolari di partita Iva, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2025 e di primo acconto per l’anno 2026, senza alcuna maggiorazione.

Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2026.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione (codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata).

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione.

Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

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