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Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 23.04.2003

Art. 8, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Regolarizzazione dei redditi conseguiti all’estero. Effetti della dichiarazione integrativa relativamente all’applicazione delle sanzioni amministrative


Art. 8, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Regolarizzazione dei redditi conseguiti all’estero. Effetti della dichiarazione integrativa relativamente all’applicazione delle sanzioni amministrative
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 23.04.2003

Con riferimento all’ipotesi in cui un contribuente avvalendosi dell’art. 8, comma 5, della legge 27 dicembre 2002. n. 289, intenda regolarizzare la propria posizione in ordine ai redditi conseguiti all’estero, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP) pari al 6 per cento, codesta Direzione regionale ha chiesto di conoscere se, relativamente all’annualità oggetto di integrazione e limitatamente ai redditi dichiarati, sia possibile disapplicare le sanzioni amministrative di cui all’art. 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, comminabili per le violazioni degli obblighi di documentazione e di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, relativamente alla regolarizzazione dei redditi e degli imponibili conseguiti all’estero, va preliminarmente evidenziato che per i redditi in questione non è possibile avvalersi della definizione automatica per gli anni pregressi disciplinata dall’articolo 9 della legge finanziaria 2003.
La circolare n. 12/E, del 21 febbraio 2003, al paragrafo 2.11.2 precisa che a favore dei contribuenti che accedono alla procedura della dichiarazione integrativa è prevista, tra l’altro, limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione integrativa, l’estinzione delle sanzioni amministrative e previdenziali. Nel citato paragrafo viene altresì chiarito che ” … qualora il contribuente provveda all’integrazione dei redditi conseguiti all’estero ai sensi dell’art. 8, comma 5, nonché alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 14, comma 4, non si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni riguardanti il monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227″.
Quanto sopra premesso, deve ritenersi che:
– il ricorso alla integrazione di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 289 del 2002, che si perfeziona con il pagamento del 6 per cento dei redditi regolarizzati conseguiti all’estero, dà luogo, ex se, all’estinzione delle sanzioni amministrative, e quindi anche a quelle comminate dall’articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997, a seguito di violazioni inerenti ai maggiori imponibili e alla maggiore imposta oggetto di integrazione;
– per effetto dell’integrazione in parola restano definite non tutte le violazioni indistintamente considerate, ma soltanto quelle collegate a redditi ed imponibili risultanti dalla dichiarazione integrativa;
– la contestuale definizione ai sensi dell’articolo 8, comma 5, legge n. 289 del 2002 e la regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della predetta legge finanziaria 2003, comporta anche la:
° estinzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 (in tal senso articolo 8, comma 6, lett. b);
° esclusione della punibilità per i reati di cui alla lettera c) del comma 6 (in tal senso articolo 8, comma 7).
Si ricorda, infine, che il comma 7 dello stesso articolo 8 della legge n. 289 del 2002, stabilisce che “per i redditi di cui al comma 5 non opera l’aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero secondo le modalità ivi previste”.

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