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Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 18.01.2005

Istituzione dei codici tributo da utilizzare, mediante il modello ”F 24”, per la compensazione delle eccedenze dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, nonché di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi evidenziate nel modello di dichiarazione ”770 semplificato” e di ritenute su redditi di capitale, evidenziate nel modello di dichiarazione ”770 ordinario”


Istituzione dei codici tributo da utilizzare, mediante il modello ”F 24”, per la compensazione delle eccedenze dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, nonché di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi evidenziate nel modello di dichiarazione “770 semplificato” e di ritenute su redditi di capitale, evidenziate nel modello di dichiarazione ”770 ordinario”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 18.01.2005

In seguito all’approvazione dei nuovi modelli di dichiarazione “770/2005 semplificato” e “770/2005 ordinario”, per consentire la compensazione delle eccedenze di versamento evidenziate distintamente nei predetti modelli dichiarativi, si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzarsi secondo le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
– “6781” denominato: “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato”;
– “6782” denominato: “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato”;
– “6783” denominato: “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 ordinario”.
Nella compilazione del modello di versamento “F24” i codici tributo sopra menzionati devono essere esposti nella colonna “Importi a credito compensati” della “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta a cui si riferisce il credito espresso nella forma “AAAA”.
In seguito all’istituzione dei suddetti codici, il vigente codice tributo “1678”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione”, dovrà essere utilizzato esclusivamente per la compensazione delle eccedenze di versamenti da ritenute scaturenti dai quadri RZ dei modelli “Unico/società di capitali” e “Unico/enti non commerciali ed equiparati”.

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