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Risoluzione Agenzia Entrate n.89 del 09.12.2013

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo – Copia di un atto pubblico rilasciata dall’Archivio Notarile al fine dell’allegazione alla domanda di voltura catastale ai sensi dell’art. 4 del DPR 650 del 1972.


Interpello ai sensi dell?articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ? Imposta di bollo – Copia di un atto pubblico rilasciata dall’Archivio Notarile al fine dell’allegazione alla domanda di voltura catastale ai sensi dell’art. 4 del DPR 650 del 1972.
Con l?interpello specificato in oggetto, concernente l?interpretazione del DPR n. 650 del 1972, ? stato esposto il seguente

 

QUESITO

L?Ufficio Centrale degli Archivi Notarili pone all?attenzione di questa Agenzia un quesito sull?applicabilit? dell?imposta di bollo sulle copie degli atti civili relativi ai trasferimenti immobiliari, rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altro pubblico ufficiale, richieste al fine di effettuare la domanda di voltura catastale presso i competenti Uffici dell?Agenzia delle Entrate.
In particolare, il quesito concerne un?ipotesi di rilascio di copia di un atto pubblico da parte dell?Archivio Notarile, presso cui l?atto stesso ? conservato a seguito della cessazione dall?esercizio delle funzioni del notaio, al fine
dell?allegazione alla domanda di voltura catastale, ai sensi dell?articolo 4 del DPR n. 650 del 1972.
Al riguardo, l?amministrazione istante rappresenta che l?articolo 4, comma 5, lettera a), del DPR n. 650 del 1972, prevede che le copie da allegare alla domanda di voltura catastale siano rilasciate “in carta libera?, e, quindi, in esenzione dall?imposta di bollo.
Il dubbio interpretativo si pone, tuttavia, in quanto gli archivi notarili possono rilasciare copie degli atti conservati esclusivamente in forma autentica, ai sensi degli articoli 69 e 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).
Si chiede, quindi, di conoscere se la circostanza che gli archivi notarili possano rilasciare copia degli atti conservati solo in forma autentica faccia venir meno il trattamento di esenzione dall?imposta di bollo previsto dal richiamato articolo 4 per le copie rilasciate per uso voltura catastale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L?Ufficio Centrale degli Archivi Notarili istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE

L?articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti soggetti all?imposta di bollo fin dall?origine, prevede il pagamento dell?imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all?originale rilasciati dagli stessi?.

Le copie rilasciate dagli archivi notarili, ai sensi dell?articolo 112 della legge n. 89 del 1913, devono essere rilasciate osservando le disposizioni recate dagli articoli 68 e 69 della medesima legge.
In particolare, l?articolo 69 prevede che “Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformit? dell?originale?.
In linea generale, quindi, le copie rilasciate dai notai o dagli archivi notarili, sempre con dichiarazione di conformit? all?originale, sono soggette all?imposta di bollo ai sensi dell?articolo 1, comma 1, della citata tariffa.
A questo quadro normativo, si aggiunge l?articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) che in materia di domande di voltura precisa che “Alle domande di voltura vanno allegate:
a) Copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione?.
A parere della scrivente, la disposizione da ultimo citata costituisce una deroga alla regola generale che prevede l?assoggettamento all?imposta di bollo delle copie dichiarate conformi rilasciate dai notai o da altri pubblici ufficiali.
Il legislatore, con la formulazione adottata nell?articolo 4 del DPR n. 650 del 1972, “copia in carta libera?, ha inteso, quindi, stabilire l?esenzione dall?imposta di bollo per il rilascio della copia dell?atto notarile, qualora destinata ad essere allegata alla domanda di voltura catastale.
E? opportuno, come peraltro l?amministrazione finanziaria ha gi? avuto modo di chiarire (Ris. n. 451625 del 2 aprile 1990, n. 130 del 13 novembre 2006), che il pubblico ufficiale che rilascia una copia conforme senza il pagamento dell?imposta di bollo indichi sulla stessa la norma di esenzione ovvero l?uso cui ? destinata.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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