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Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 12.09.2011

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 12.09.2011

L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, introduce un credito d’imposta per la ricerca scientifica, disponendo che “ E’ istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, delle università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.
Il comma 2, dell’articolo 1, del citato decreto legge prevede che “Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese.”
Il successivo comma 3, individua alla lettera a) i soggetti interessati all’utilizzo del credito d’imposta in parola, mentre alla lettera b), in particolare ai punti 3), 5) e 6), stabilisce che il predetto credito d’imposta:
– “deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive”;
– “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo”;
-“non è soggetto al limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
In attuazione di quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011 sono state adottate le disposizioni applicative.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, nei limiti, termini e condizioni previste dalla norma, si istituisce il seguente codice tributo:
“6835” denominato “ Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

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