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Risoluzione Agenzia Entrate n. 85 del 04.04.2003

Ripristino dell’operatività ed istituzione dei codici-tributo per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 62, comma 1


Ripristino dell’operatività ed istituzione dei codici-tributo per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 62, comma 1
Risoluzione Agenzia Entrate n. 85 del 04.04.2003

L’articolo 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce le modalità volte ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché a favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e ad acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazione dei flussi di spesa.
Tali agevolazioni, riconosciute nella forma del credito d’imposta, sono utilizzabili in compensazione tramite il modello “F 24” secondo le modalità contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La lettera a) del suddetto comma 1 dell’articolo 62, dispone che i soggetti che hanno conseguito il diritto anteriormente alla data dell’8 luglio 2002, possano riprendere l’utilizzo del contributo a decorrere dal 10 aprile 2003.
A tal fine viene ripristinata l’operatività del codice tributo “6734” denominato: “Credito d’imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8”, precedentemente sospesa con la risoluzione n. 360 del 18 novembre 2002, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 12 novembre 2002, n. 253.
La lettera b) dell’articolo 62, comma 1, prevede che i soggetti che hanno conseguito l’assenso dell’Agenzia delle entrate relativamente all’istanza presentata ai sensi dell’articolo 8, della citata legge n. 388/2000, possano riprendere l’utilizzo del contributo a decorrere dal 10 aprile 2003.
Pertanto, viene ripristinata l’operatività del codice tributo “6742” denominato: “Credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Art.10 decreto legge 8 luglio 2002, n. 138”, precedentemente sospesa con la risoluzione n. 360 del 18 novembre 2002, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 12 novembre 2002, n. 253.
La lettera c) del citato articolo 62, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2003, l’attribuzione in forma di credito di imposta del contributo di cui all’articolo 8, della legge n. 388/2000, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera c), del medesimo Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
A tal fine sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6759” denominato: “Credito d’imposta maturato nell’anno 2003 – Art. 62, comma 1, lett. c), legge n. 289/2002”;
– “6760” denominato: “Credito d’imposta maturato nell’anno 2004 – Art. 62, comma 1, lett. c), legge n. 289/2002”;
– “6761” denominato: “Credito d’imposta maturato nell’anno 2005 – Art. 62, comma 1, lett. c), legge n. 289/2002”;
– “6762” denominato: “Credito d’imposta maturato nell’anno 2006 – Art. 62, comma 1, lett. c), legge n. 289/2002”.
Nella compilazione del modello “F 24” i citati codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui si effettua la compensazione, espresso nella forma AAAA.

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