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Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 27.07.2012

Chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell’articolo 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 167 e 168 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917


Chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle istanze di interpello ai sensi dell’articolo 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 167 e 168 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 27.07.2012

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti da parte delle Direzioni Regionali, delle Direzioni provinciali e degli Uffici dipendenti in merito ad una problematica di natura procedurale connessa alla trattazione delle istanze di interpello presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica, soggette alla nuova disciplina di cui all’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
Le società nei cui confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione indicate nell’articolo 30 della L. n. 724 del 1994 ovvero di disapplicazione automatica indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 (cfr. Circolare 23/E datata 11 giugno 2012) possono ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva presentando apposita istanza di interpello ai sensi dell’articolo 30, comma 4-bis della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
La questione prospettata alla scrivente rileva, in ogni caso, con riferimento a tutte le istanze di disapplicazione per le quali il comportamento rilevante oggetto dell’istanza stessa trova attuazione nella dichiarazione dei redditi (istanze di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e agli articoli 167 e 168 del TUIR).
Con circolare n. 32/E de 14 giugno 2010 è stato chiarito che le istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva (ivi compresa la peculiare disciplina delle società non operative) nonché le istanze di disapplicazione della disciplina CFC, affinché sia soddisfatto il requisito della preventività, devono essere presentate in tempo utile, ovvero rispettivamente novanta e centoventi giorni, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per il periodo di imposta 2011, le istruzioni ai modelli di dichiarazione UNICO 2012 precisano che i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovranno presentare la dichiarazione entro il 1° ottobre 2012, in quanto il termine ordinario del 30 settembre 2012 corrisponde ad un giorno festivo (domenica).
A riguardo, è stato rappresentato il dubbio se il termine di novanta o centoventi giorni vada calcolato facendo riferimento alla data del 30 settembre 2012 ovvero a quella del 1° ottobre 2012.
In merito si ritiene che lo slittamento del termine finale (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) a partire dal quale calcolare il termine di presentazione dell’istanza di interpello non può che riverberare i suoi effetti anche su quest’ultimo.
Pertanto i termini di presentazione delle istanze di interpello in esame devono essere calcolati facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012.
In conclusione le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011 devono considerarsi validamente presentate.
Al riguardo, si segnala che laddove le istanze siano state già dichiarate erroneamente inammissibili, l’ufficio provvederà a revocare il precedente parere fornendo, sempre che non ostino ulteriori circostanze, la risposta al contribuente entro il termine ordinariamente previsto per le singole tipologie di interpello.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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