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Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 12.01.2006

Istituzione del codice tributo per la compensazione, mediante modello F24, delle somme versate nel corso del 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103


Istituzione del codice tributo per la compensazione, mediante modello F24, delle somme versate nel corso del 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103
Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 12.01.2006

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel corso dell’anno 2005 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possano essere utilizzate in compensazione, fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo, dei versamenti 2006 ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire la compensazione di tali somme si istituisce il seguente codice tributo, da indicare nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “Importi a credito compensati”:
. “6789” denominato “credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992 – (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 103)
In sede di compilazione del modello F24, dovra’ essere indicato nella colonna “Anno di riferimento” l’anno in cui e’ effettuata la compensazione, espresso nella forma “AAAA”.
Si precisa che l’utilizzo di tali somme in compensazione non e’ soggetto al limite di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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