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Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 27.05.2004

Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, mediante il modello ”F 24”, del saldo, del primo e del secondo acconto e delle sanzioni dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80


Istituzione dei codici tributo da utilizzare per il versamento, mediante il modello ”F 24”, del saldo, del primo e del secondo acconto e delle sanzioni dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80
Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 27.05.2004

L’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, ha modificato la disciplina dell’imposizione sul reddito delle società, introducendo una nuova imposta denominata “IRES”.
L’articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, ha introdotto, con effetto dal 1 gennaio 2004, le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a titolo di IRES, secondo le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:
> “2001” denominato: “IRES – Acconto prima rata “;
> “2002” denominato: “IRES – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;
> “2003” denominato: “IRES – Saldo”;
> “8918” denominato: “IRES – Sanzione pecuniaria”.
Nella compilazione del modello di versamento “F 24” i codici tributo sopra menzionati devono essere esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento espresso nella forma “AAAA”.
Si precisa, inoltre, che anche per il versamento degli interessi maturati per il pagamento in forma rateale degli importi dovuti a titolo d’imposta sul reddito delle società, può essere utilizzato il codice tributo “1668” denominato “Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili”.

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