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Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 06.06.2005

Istituzione dei codici tributo relativi al versamento, per il secondo periodo d’imposta del concordato preventivo, delle somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269


Istituzione dei codici tributo relativi al versamento, per il secondo periodo d’imposta del concordato preventivo, delle somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 06.06.2005

L’articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto, in forma sperimentale, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, un concordato preventivo biennale, per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per quello successivo.
Il comma 4, lettera b), del citato articolo prevede, per il secondo periodo d’imposta, che l’adeguamento dei ricavi e dei compensi, possa essere effettuato mediante il versamento di una sanzione pari al cinque per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
A tal fine, per consentire il versamento delle somme dovute, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8919” denominato “Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – IRPEF”.
– “8920” denominato “Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – IRES”.
– “8921” denominato “Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – IVA”.
– “8922” denominato “Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF”.
– “8923” denominato “Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF”.
Nella compilazione del modello “F 24”, i codici tributo 8919, 8920 e 8921 devono essere esposti nella “Sezione Erario”; i codici tributo 8922 e 8923 devono essere esposti, rispettivamente, il primo nella “Sezione Regioni”, ed il secondo nella “Sezione ICI ed altri tributi locali”, con indicazione, nell’apposito campo, dei relativi codici ente.
Le somme da versare con i codici tributo sopra citati possono essere esposte esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nella forma “AAAA”.

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