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Risoluzione Agenzia Entrate n.73 del 13.09.2016

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ridenominazione del codice tributo “1127” e soppressione del codice tributo “1673”


 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ridenominazione del codice tributo “1127” e soppressione del codice tributo “1673”

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, commi da 115 a 120, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
In particolare, il comma 116 del citato articolo 1 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell’8 per cento, ovvero del 10,5 per cento, per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il successivo comma 120 dispone che “Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(…)”.

Infine, il comma 121 del citato articolo prevede che l’imprenditore individuale può procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, di cui all’articolo 43, comma 2 del TUIR, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni in argomento.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle suddette imposte sostitutive, tramite il modello F24, nei termini e condizioni previsti dalle citate disposizioni, si istituiscono i codici tributo di seguito indicati e si ridenomina il codice tributo “1127”, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10 giugno 2008:
  • “1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Infine, con la presente risoluzione è soppresso il codice tributo “1673“.
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