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Risoluzione Agenzia Entrate n. 7/E del 14.02.2023

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)


RISOLUZIONE N. 7/E

Roma, 14 febbraio 2023

OGGETTO: Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo

automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA
Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

Con istanze rivolte alla scrivente, sono stati chiesti chiarimenti in ordine

all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da

153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023)

con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle

comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo

21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il citato articolo 21-bis stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2017,

i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle

entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni

periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

Le comunicazioni periodiche in esame, tuttavia, non sono esplicitamente

richiamate nell’ambito delle disposizioni in materia di definizione agevolata

previste dalla legge di bilancio 2023 e, pertanto, viene chiesto di conoscere se dette

misure agevolative possano trovare applicazione anche con riferimento alle

Divisione Servizi

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comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle

liquidazioni periodiche IVA.

Come noto, le disposizioni in materia di definizione agevolata, consistente

nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile

in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non

versate o versate in ritardo, sono previste dall’articolo 1, commi 153 e seguenti,

della legge di bilancio 2023.

In particolare, il citato comma 153 dell’articolo 1 stabilisce che la riduzione

delle sanzioni si applica con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo

automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31

dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle

comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973

e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto

alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) ovvero

recapitate successivamente alla medesima data.

Il successivo comma 155 stabilisce che la riduzione della sanzione si

applica anche con riferimento alle “somme dovute a seguito del controllo

automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli

articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso” alla data di entrata in vigore della legge

di bilancio.

Entrambe le disposizioni, per definire l’ambito di applicazione delle nuove

misure, fanno riferimento alle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR

n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972.

Sulla base di tale considerazione, deve ritenersi che anche con riferimento

alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei

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dati delle liquidazioni periodiche IVA possano trovare applicazione le nuove

misure agevolative.

Occorre considerare, infatti, che, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-

legge n. 78 del 2010, l’Agenzia delle entrate effettua controlli anche con

riferimento alle comunicazioni periodiche in argomento. Nel caso in cui siano

riscontrate incoerenze, l’Agenzia mette a disposizione del contribuente le

risultanze del controllo eseguito, al fine di favorire la ‘compliance’.

Tuttavia, laddove persistano scostamenti tra l’imposta versata e quella

risultante dalle comunicazioni periodiche, le stesse sono sottoposte a controllo

automatizzato, ai sensi del citato articolo 54-bis, comma 2-bis, del DPR n. 633 del

1972, per verificare la congruità dei versamenti effettuati.

Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello

effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e,

pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi

applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.

Per quanto attiene alle modalità di applicazione di dette misure, si rinvia ai

chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023.

IL CAPO DIVISIONE

(Firmato digitalmente)

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