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Risoluzione Agenzia Entrate n.69 del 25.09.2018

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24

Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari di cui all’articolo 91 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, degli interessi e delle sanzioni, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24

Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari di cui all’articolo 91 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, degli interessi e delle sanzioni, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2018 ha esteso le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per il pagamento, tra l’altro, dell’imposta ipotecaria a seguito di notifica di avvisi di liquidazione per operazioni inerenti al servizio ipotecario.

Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari (art. 91 del R.D. n. 499/29), a seguito di notifica degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzare esclusivamente tramite il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE):

– “A201” denominato“DECRETO TAVOLARE – IMPOSTA IPOTECARIA”;

– “A202” denominato“DECRETO TAVOLARE – SANZIONE”;

– “A203” denominato“DECRETO TAVOLARE – INTERESSI”;

– “A204” denominato“DECRETO TAVOLARE – SPESE DI NOTIFICA”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, indicando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;

– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

o nel campo “tipo“, la lettera “F (Registro)”;o nel campo “codice“, il codice tributo; o nei campi “codice ufficio“, “elementi identificativi” (composto da 17 caratteri alfanumerici) e “anno di riferimento“, i corrispondenti dati forniti dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, riportati nell’atto notificato al contribuente. Il campo “codice atto” non deve essere valorizzato.

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