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Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 30.11.2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69



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RISOLUZIONE N. 67/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 30 novembre 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo
36-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

L’articolo
36-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attivitĂ  teatrali e gli spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

a)i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo;

b)per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;

c)ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo
36-bis, comma 6, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate


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d)il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;

e)ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334497 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 4,1881 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 4,1881 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

∙6952” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI

– articolo
36-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di


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riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato

AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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