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Risoluzione Agenzia Entrate n.64 del 30.05.2017

Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938


Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938

Con la risoluzione n. 74/E del 26 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo 3936, 3937 e 3938 per il versamento, tramite modello F24, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 14, comma 16, lett. e), del decreto legge n. 78/2010.

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo prevede che i comuni di capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Ciò premesso, per consentire con i medesimi codici tributo anche il versamento dell’imposta di soggiorno, gli stessi sono ridenominati nel modo seguente:

  • 3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011″
  • 3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI“;
  • 3938” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c.16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali“, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati“, con l’indicazione nel campo “codice ente/codice comune” del codice catastale del comune. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il versamento.

Infine, si precisa che, all’attualità, i suddetti codici tributo possono essere utilizzati solo per versamenti in favore dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, elencati nella tabella denominata “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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