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Risoluzione Agenzia Entrate n. 63 del 12.06.2012

Istituzione del codice ente e dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, dei diritti fissi dovuti per le attività espletate dalla Regione Siciliana per la gestione del demanio marittimo regionale e delle sanzioni inflitte per le violazioni sul demanio marittimo regionale


Istituzione del codice ente e dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, dei diritti fissi dovuti per le attività espletate dalla Regione Siciliana per la gestione del demanio marittimo regionale e delle sanzioni inflitte per le violazioni sul demanio marittimo regionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 63 del 12.06.2012

L’articolo 32 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modificazioni prevede che “I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale”.
Con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684, sono state previste “norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di demanio marittimo”. In particolare, l’articolo 3 del citato decreto dispone che: “Nell’ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono esercitati dall’amministrazione della regione”.
Il successivo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684, ha stabilito che “Per l’esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l’amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia”.
A decorrere dal 1° luglio 2004, per effetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, “Le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall’amministrazione regionale”.
Con legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, l’articolo 6, comma 1, ha previsto l’istituzione degli uffici periferici del demanio regionale.
Il successivo articolo 7 della predetta legge ha stabilito che: “1. l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale. 2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse”.
In attuazione del citato articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, con decreto 20 marzo 2012, n. 510 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 20 aprile 2012, sono state stabilite le modalità di versamento dei diritti fissi e tra le modalità previste è stato introdotto l’utilizzo del modello di pagamento F23.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire il versamento, tramite il modello F23, dei suddetti diritti fissi è istituito il codice ente “YAE” denominato “Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Regione Siciliana” ed il codice tributo “227T” denominato “Diritti fissi dovuti sulle attività di istituto espletate dall’Amministrazione regionale per la gestione del Demanio marittimo regionale – Regione Siciliana”.
In sede di compilazione del modello F23:
– nel campo 6 “codice ufficio o ente” è indicato il codice “YAE”
– nel campo 11 “codice tributo” è indicato il codice tributo “227T”.
Inoltre, per consentire il versamento delle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché delle norme specifiche del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche) è istituito il codice tributo “228T” denominato “Sanzioni amministrative per violazioni sul demanio marittimo regionale – Regione Siciliana”.
In sede di compilazione del modello F23:
– nel campo 6 “codice ufficio o ente” è indicato il codice “YAE”;
– nel campo 7 “codice territoriale” è indicato il codice catastale del Comune in cui è commessa la violazione;
– nel campo 9 “causale” è indicata la causale “PA”;
– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
– nel campo 11 “codice tributo” è indicato il codice tributo “228T”.
Le somme riscosse con il codice tributo “227T” confluiscono al capo 22 – capitolo 2002 e le somme riscosse con il codice tributo “228T” confluiscono al capo 22 – capitolo 2871 – articolo 3 del Bilancio della Regione Siciliana.

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