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Risoluzione Agenzia Entrate n. 61/E del 27.10.2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ridenominazione del codice tributo “6903”



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RISOLUZIONE N. 61/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 27 ottobre 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all’articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ridenominazione del codice tributo “6903”

L’articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.

Il successivo comma 3 del citato articolo
73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

∙“6929” denominato
“ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo
73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento


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del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

******

Con risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 è stato istituito il codice tributo “6903”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione all’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica.

Successivamente, l’articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha previsto il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica, nella misura e alle condizioni ivi previste.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del citato comma 657 si applicano tra l’altro, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1036 e 1037 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le quali prevedono che detto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta di cui trattasi, il codice tributo “6903” è ridenominato
“ECO-BONUS VEICOLI

CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


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Resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato
“ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta

–articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

******

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del decreto del 20 marzo 2019, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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