Risoluzione Agenzia Entrate n. 57/E del 17.10.2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello   F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo   1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207


RISOLUZIONE N. 57/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

Roma, 17 ottobre 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello

F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo

1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha

introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul

reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, per i soggetti e alle condizioni ivi indicate.

Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze

sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a

444, della citata legge n. 207 del 2024. In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha

previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge

30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo

per i versamenti dell’IRES ridotta.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24,

dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono

i seguenti codici tributo:

2048denominato IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge

30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione;

2049denominato IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge

30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi

a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno

d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il

campo rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”,

dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero

complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti

campi sono valorizzati con “0101”.

***

Per consentire il versamento, tramite modello F24 enti pubblici” (F24 EP),

dell’imposta in argomento, sono istituiti i seguenti codici tributo:

204Edenominato IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge

30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione;

205Edenominato IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge

30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo.

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono

esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna importi a debito versati”, con indicazione nel campo:

riferimento A, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative

all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove

NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il

numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica

soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101. Per il codice

tributo “204E”, nessun valore”;

nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il

versamento, nel formato AAAA:

– i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere

valorizzati.

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