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Risoluzione Agenzia Entrate n.55 del 05.06.2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

L’articolo 39, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 riconosce ai datori di lavoro, che ne facciano richiesta, il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile, di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

L’articolo 39, comma 4, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che i suddetti rimborsi possano essere alternativamente riconosciuti come credito d’imposta, a richiesta del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In proposito, l’articolo 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che il credito d’imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2018, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, sono state stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge n. 189 del 2016.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, del citato DPCM del 26 ottobre 2018 stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento ai crediti riconosciuti a valere sulle risorse del medesimo Dipartimento, e le regioni, relativamente ai crediti riconosciuti a valere sulle risorse delle regioni stesse, trasmettono all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche definite dalla stessa Agenzia, i dati dei crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Infine, l’articolo 4, comma 2, del citato DPCM del 26 ottobre 2018 prevede che, a partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo spettante, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile – art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il datore di lavoro debba procedere alla restituzione del credito d’imposta, nella colonna “importi a debito versati“. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

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