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Risoluzione Agenzia Entrate n. 54/E del 30.09.2022

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022


RISOLUZIONE N. 54/E

Roma, 30 settembre 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti

d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori

oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas

naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante

nel quarto trimestre 2022

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle

misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il

maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei

mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. In

particolare:

? l’articolo 1, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di

credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di

ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in

relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al

primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre

2022;

? l’articolo 1, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo

straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e

novembre 2022;

? l’articolo 1, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo

straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa

sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata

nei mesi di ottobre e novembre 2022;

? l’articolo 1, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del

decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma

di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto

del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

? l’articolo 2, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività

agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 di un contributo straordinario,

sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per

l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022.

Il successivo comma 2 riconosce il contributo di cui al comma 1 anche alle

imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa

sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e

della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati

produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,

entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per

intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di

cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

3

? “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore

(ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre

2022, n. 144”;

? “6984” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-

legge 23 settembre 2022, n. 144”;

? “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144”;

? “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da

quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c.

4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

? “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per

l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art.

2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

spesa, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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