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Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 03.05.2005

Rimborso IRPEF E IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 – art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350 – ambito di applicazione


Rimborso IRPEF E IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 – art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350 – ambito di applicazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 03.05.2005

Con nota n. 49328 del 19 ottobre 2004 e con successiva nota n. 57142 del 25 novembre 2004, codesta Direzione ha chiesto chiarimenti riguardo l’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui “L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”.
In particolare, si è chiesto se l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, si applichi o meno qualora la prescrizione del diritto al rimborso dei contribuenti sia già stata eccepita dall’Ufficio precedentemente l’entrata in vigore della norma.
Si è chiesto, inoltre, se l’ambito di applicazione di quest’ultima si estenda anche all’Ilor e all’Addizionale Ilor.
Con riferimento al primo quesito si evidenzia che la ratio dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, consiste nel consentire agli Uffici il rimborso delle eccedenze dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza eccepire la prescrizione del diritto al rimborso eventualmente maturata. Ciò, come prevede il legislatore, “nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte”. Pertanto, in base alla ratio della norma, si è del parere che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, trovi applicazione anche nell’eventualità in cui la prescrizione del diritto al rimborso dei contribuenti sia già stata eccepita dall’Ufficio.
Alla medesima conclusione deve giungersi nel caso in cui sia pendente il giudizio. L’applicabilità della suddetta disposizione resta, invece, esclusa qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Con riguardo al secondo quesito, si osserva che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, è una norma eccezionale in quanto deroga al principio generale secondo cui “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” (art. 2934 c.c.).
Ne consegue che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, non può applicarsi in via analogica, ossia secondo una soluzione coerente alla ragione della norma oltre i limiti segnati dal testo.
La ratio del divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, infatti, consiste nell’evitare un arbitrario allargamento delle eccezioni consentite dalla legge.
Si ritiene, quindi, in base alle considerazioni sopra esposte, che l’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, non si estenda anche all’Ilor e all’Addizionale Ilor.

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