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Risoluzione Agenzia Entrate n. 52/E del 25.10.2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e ridenominazione del codice tributo “6903”


RISOLUZIONE N. 52/E

Roma, 25 ottobre 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e
metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e
ridenominazione del codice tributo “6903”

L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha

introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su

autoveicoli di categoria M1. In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano

all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante

compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della

carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta,

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024

sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di

impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al dPCM

del 20 maggio 2024.

In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 3,

comma 7, del richiamato decreto del 3 giugno 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate

l’elenco delle imprese costruttrici o importatrici ammesse a fruire dell’agevolazione e

l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Pertanto, con nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del

Made in Italy, ha chiesto l’istituzione di un codice tributo da riferire al contributo per

l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il

proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione di cui all’articolo 5 del dPCM del 20 maggio 2024, tramite modello F24 da

presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice

tributo:

• “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di

impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo

statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio

2024”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano

procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo

anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato

AAAA”.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made

in Italy del 3 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in

compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, tenendo conto anche delle

eventuali variazioni trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.

******

3

L’articolo 2, comma 1, lettera e), del citato dPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato

incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche

ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione

tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria

omologato in una classe inferiore ad euro 4.

Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del

Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la

ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n.

82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23

giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto

di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.

Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come

segue:

“6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e

N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta –

articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n.

178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo

2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella

risoluzione n. 30/E del 23 giugno 2022.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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