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Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 09.08.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48


RISOLUZIONE N. 51/E

Roma, 9 agosto 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei
sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e
straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto
legge 4 maggio 2023, n. 48

L’articolo 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede che

per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del

turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo

speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle

retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro

straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni

festivi”.

I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 39-bis stabiliscono inoltre che “Le

disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore

privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo

d’imposta 2022, a euro 40.000”, e che “Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento

integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”.

In proposito, il comma 4 dell’articolo 39-bis del richiamato decreto legge n. 48 del

2023 dispone che “Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto

dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il

suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo:

? “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per

l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e

straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge

4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito

compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento

dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi

rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente,

il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei

formati “00MM” e “AAAA”.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come

modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai fini dell’utilizzo in

compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece,

non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

PER IL DIRETTORE CENTRALE

IL CAPO SETTORE

Firmato digitalmente

* Firma su delega del Direttore Centrale prot. RI n. 8032 del 31 luglio 2023

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