QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 50/E del 07.09.2020

Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23


Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

L’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Successivamente, l’articolo 126, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle suddette ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Da ultimo, l’articolo 97 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi”, al comma 1 ha stabilito che “I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette ritenute tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo

“Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Previdenza complementare metalmeccanici: il contributo datoriale resta legato a Cometa ed esclude la portabilità a PIP e Fondi Aperti

Previdenza complementare metalmeccanici: il contributo datoriale resta legato a Cometa ed esclude la portabilità a PIP e Fondi Aperti

Redazione AteneoWeb
Il contributo aziendale alla previdenza complementare previsto dal CCNL dei metalmeccanici spetta unicamente ai lavoratori iscritti al Fondo Cometa e non può in alcun caso essere trasferito verso forme pensionistiche...
TrovaTU: la nuova Web App del MEF per navigare nei Testi Unici fiscali del 2027

TrovaTU: la nuova Web App del MEF per navigare nei Testi Unici fiscali del 2027

Redazione AteneoWeb
L'entrata in vigore della recente riforma fiscale rappresenta uno snodo cruciale per il sistema tributario italiano. Per agevolare la transizione verso il nuovo assetto normativo, il Ministero dell'Economia e delle...
Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 e crediti IVA infrannuali: regole operative sul visto di conformità

Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 e crediti IVA infrannuali: regole operative sul visto di conformità

Redazione AteneoWeb
L'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui spicca l'innalzamento delle soglie...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.