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Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 16.09.2022

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022


RISOLUZIONE N. 49/E

Roma, 16 settembre 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti

d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori

oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas

naturale e carburante – terzo trimestre 2022

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle

misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il

maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia

elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:

? l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di

credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo

trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla

spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e

dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;

? l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte

consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo

straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa

sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre

solare dell’anno 2022;

Divisione Servizi

2

? l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo

straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa

sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata

nel terzo trimestre dell’anno 2022;

? l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del

decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma

di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;

? l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio

dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21

marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,

n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo

trimestre solare dell’anno 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,

entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo

per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di

cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

? “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore

(terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115”;

? “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte

consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge

9 agosto 2022, n. 115”;

3

? “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non

energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto

2022, n. 115”;

? “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da

quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

? “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per

l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7

del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

spesa, nel formato “AAAA”.

Per IL CAPO DIVISIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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