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Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 19.09.2024

Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108


RISOLUZIONE N. 48/E

Roma, 19 settembre 2024

OGGETTO: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al
concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024,
n. 108

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento

spontaneo, il Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal

decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito decreto), prevede che i contribuenti di

minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante

dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano

accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) alle condizioni e secondo le modalità

ivi indicate.

In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale,

l’articolo 20, comma 2, del decreto dispone che “Per il primo periodo d’imposta di

adesione al concordato:

a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta

relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento

della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro

autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli

articoli 15 e 16;

b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla

base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo

pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto

previsto dall’articolo 17”.

Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone

inoltre che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono

alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa

o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto

al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si

riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una

imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.

Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’articolo 31, comma 2, lettera a),

del decreto prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, “se

l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta

una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui

all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se

positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per

il periodo d’imposta precedente”.

Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che “Per i

periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta

dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro

autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al

corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce

la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari

al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma

65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione

acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del

2024”;

3

“4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche –

Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del

d.lgs. n. 13 del 2024”;

“4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP –

Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

“4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui

all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;

“4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto

imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

“4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui

all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”,

“4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme

indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di

riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato

AAAA”.

Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al

codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle

Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in

corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con

l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il

versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di

versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato

nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR

indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il

suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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