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Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 14.09.2022

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91


RISOLUZIONE N. 48/E

Roma, 14 settembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito

d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca,

di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

L’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici

derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina

utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 18 del decreto-

legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.

51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare

dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il citato articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data

del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a

terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

? “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per

l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della

spesa, nel formato “AAAA”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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