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Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 27.02.2003

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive  relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2003 – Art. 2, comma 2, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27


Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2003 – Art. 2, comma 2, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 27.02.2003

L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, estende l’applicazione degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati non regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2003.
Per il versamento delle relative imposte sostitutive, da effettuarsi con il modello “F 24”, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, si istituiscono i seguenti codici tributo:

* 8051, denominato ” Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Art. 2, decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282″;
* 8052, denominato ” Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – Art. 2, decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282″.

Nella compilazione del modello “F 24”, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella “Sezione Erario” con indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

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