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Risoluzione Agenzia Entrate n.48 del 10.04.2017

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi riconosciuti per la sostituzione di autocaravan, ai sensi dell’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi riconosciuti per la sostituzione di autocaravan, ai sensi dell’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

L’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, riconosce un contributo fino a un massimo di 8.000 euro a coloro che effettuano l’acquisto di veicoli nuovi aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5” della medesima tipologia, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017. Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 13 settembre 2016, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state disciplinate le modalità di accesso al contributo e di fruizione del credito d’imposta in parola.

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, stabilisce che il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l’importo spettante, comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

? “6875”denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan – articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208″.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati.

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