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Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 14.05.2012

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà – articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà – articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 14.05.2012

L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, prevede che “… a decorrere dal 1ş gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’ articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e’ dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. … Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. …”.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 sono state determinate le modalità tecniche di attuazione del predetto disposto normativo.
In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 dispone che “Il contributo di solidarietà e’ determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed e’ versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Con risoluzione del 9 gennaio 2012, n. 4/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011.
Con circolare del 28 febbraio 2012, n. 4/E, sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo in parola precisando che “per il versamento del contributo di solidarietà è riconosciuta al contribuente la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di rateizzare il versamento fino al mese di novembre secondo le modalità previste per il versamento dell’IRPEF ai sensi del successivo articolo 20, … ”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, del predetto contributo determinato in sede di dichiarazione dei redditi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “1683” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011”
– “1619” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”
In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo 1683 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”. Il codice tributo “1683” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” in caso di versamento rateale, è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Il codice tributo “1619” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 enti pubblici”, del contributo in parola trattenuto a seguito di assistenza fiscale, si istituisce il seguente codice tributo:
– “146E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”
In sede di compilazione del modello F24EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con l’indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” del mese e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

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