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Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 12.07.2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34



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RISOLUZIONE N. 46/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 12 luglio 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L’articolo 26, comma 8, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone, tra l’altro, che alle societĂ  che soddisfano le condizioni previste dallo stesso articolo 26, “è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.”.

Il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che “il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.”.

Con il decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalitĂ  di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 7, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.


2

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta, rinviando a successiva risoluzione l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola è istituito il seguente codice tributo:

∙“6943” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – societĂ  – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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