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Risoluzione Agenzia Entrate n.45 del 05.04.2017

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto da parte del gestore del deposito IVA, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto da parte del gestore del deposito IVA, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331

L’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha apportato modifiche, con decorrenza 1° aprile 2017, alla disciplina fiscale dei depositi IVA di cui all’articolo 50bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.

In particolare, la nuova formulazione del comma 6 del citato articolo 50-bis, stabilisce che, nei casi ivi previsti, per l’estrazione dei beni dal deposito IVA l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa.

Ciò premesso, per consentire il versamento dell’imposta, tramite il modello F24 ELIDE, da parte del gestore del deposito IVA, in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge n. 331/1993, si istituiscono i seguenti codici tributo:

– “6301” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese gennaio – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6302” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese febbraio – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6303” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese marzo – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6304” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese aprile – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6305” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese maggio – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6306” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese giugno – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6307” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese luglio – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6308” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese agosto – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6309” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese settembre – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6310” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese ottobre – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6311″ denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese novembre – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″;

– “6312” denominato “Versamento IVA – Estrazione beni deposito IVA – mese dicembre – art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993″.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, indicando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto estrattore dei beni dal deposito IVA;

– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, il codice fiscale del gestore del deposito IVA, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato:

– nel campo “tipo“, la lettera “R“;

– nel campo “codice“, il codice tributo corrispondente al mese di estrazione dei beni dal deposito IVA;

– nel campo “anno di riferimento“, l’anno di estrazione dei beni dal deposito IVA.

I campi “codice ufficio“, “codice atto” ed “elementi identificativi“, non devono essere valorizzati.

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