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Risoluzione Agenzia Entrate n. 44 del 27.05.2010

Interventi di riqualificazione energetica. Scheda rettificativa


Interventi di riqualificazione energetica. Scheda rettificativa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 44 del 27.05.2010

Con la Circolare n. 21 del 23 aprile 2010 è stata prevista la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente con modalità telematiche, il contenuto della scheda informativa da trasmettere all’Enea, anche oltre il termine di novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
L’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’ENEA ha rappresentato che, al momento, non risulta ancora implementata la procedura informatica che consente di effettuare l’invio telematico della scheda rettificativa.
Di conseguenza, i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio 2010, non hanno la possibilità di inoltrare la predetta comunicazione rettificativa e di fruire della detrazione per le spese relative all’intervento di risparmio energetico non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all’ENEA.
Al riguardo, la scrivente precisa che, per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria :
– presentando ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
– provvedendo all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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