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Risoluzione Agenzia Entrate n.44 del 11.06.2018

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR


Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR

L’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione; l’importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata estesa a tali soggetti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio, modifica o revoca dell’opzione, nonché di versamento dell’imposta sostitutiva. Con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni concernenti il regime agevolativo in argomento.

In particolare, i soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l’opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, dovranno provvedere autonomamente al versamento dell’imposta sostitutiva.

Ciò premesso, per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:

  • NRPP” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, indicando:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: o nel campo “tipo“, la lettera “R“; o nel campo “codice“, il codice tributo “NRPP”; o nel campo “anno di riferimento“, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “F24 ELIDE” non devono essere valorizzati.

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