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Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 28.03.2006

Istituzione dei codici tributo per la restituzione degli incentivi fiscali fruiti dalle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero e per quelle che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002


Istituzione dei codici tributo per la restituzione degli incentivi fiscali fruiti dalle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero e per quelle che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 28.03.2006

[ vedi integrazione in Risoluzione n. 117 di questo stesso anno – nota T&L

L’articolo 15 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, nel dare attuazione alla decisione della Commissione 4746 del 14 dicembre 2004, ha disposto l’interruzione, con decorrenza dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore della predetta legge non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, del regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
Per la restituzione dei predetti incentivi, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “5046”, denominato ” restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero – art. 1, c. 1, l. b), DL 269/2003″;
– “5047”, denominato ” interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero – art. 1, c. 1, l. b), DL 269/2003″.
L’articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, nel dare attuazione alla decisione della Commissione 315 del 20 ottobre 2004, ha disposto l’interruzione del regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all’articolo 5- sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, con decorrenza dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della legge 29/2006, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Per la restituzione dei predetti incentivi, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “5048”, denominato ” restituzione degli incentivi per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 – art. 5-sexies, DL 282/2002″;
– “5049”, denominato ” interessi dovuti sulla restituzione degli incentivi per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 – art. 5-sexies, DL 282/2002″.
Nella compilazione del modello F 24 le somme oggetto del recupero devono essere esposte nella sezione “Erario”, nella colonna importi a debito versati, mentre il “periodo di riferimento” deve essere quello dell’anno d’imposta oggetto del beneficio agevolativo, espresso nella forma AAAA.
Si precisa che la presente risoluzione avrà efficacia operativa a partire dal sesto giorno dalla data di emanazione.

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