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Risoluzione Agenzia Entrate n.43 del 12.04.2019

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L’articolo 1, comma 13, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

Il comma 15 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che “L’imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”.

Il successivo comma 16 prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 13”.

A tale riguardo, si precisa che l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari è comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata; l’imposta sostitutiva è versata con le modalità ed entro i termini 2

previsti per il versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tanto premesso, per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

? “1854” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018”;

? “1855” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018”;

? “1856” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018″.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento“, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “1856” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati“.

Per i codici tributo “1854” e “1856”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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