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Risoluzione Agenzia entrate n. 43 del 04.05.2012

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Risoluzione Agenzia entrate n. 43 del 04.05.2012

L’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, ha autorizzato la Regione a concedere contributi, nel limite massimo di 10 milioni, per la salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale, l’incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale, il sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.
L’articolo 2, comma 16, della citata legge regionale stabilisce che i contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con convenzione del 23 aprile 2012 tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono state disciplinate le modalità operative per la gestione dei contributi previsti e per la fruizione del credito mediante il modello di versamento F24.
A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:
“3721”- denominato -“Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art.2, c.1, L.R. n. 22/2010”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “REGIONI” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Il campo “codice regione” è valorizzato con il codice “07” corrispondente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia .
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui il contributo è stato concesso, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo istituito con la presente risoluzione è attivo a partire dal 10 maggio 2012.

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