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Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 26.05.2010

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 39-quinquies, comma 1, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 39-quinquies, comma 1, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 26.05.2010

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito denominata “A.A.M.S.”), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’articolo 39-quinquies del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disciplina le “Sanzioni in materia di prelievo erariale unico”.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 39-quinquies del citato decreto legge, stabilisce che “La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico”.
Al fine di consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “5218” denominato “Prelievo erariale unico da accertamento – Altre violazioni – Sanzione -Art. 39- quinquies , c. 1, d.l. 269/2003”
– “5219” denominato “Prelievo erariale unico da accertamento – Altre violazioni – Sanzione – Art. 39- quinquies , c. 1, d.l. 269/2003 – di competenza della Regione Siciliana”
I suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento F24 Accise, reperibile in formato elettronico sui siti Internet www.aams.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it .
Di seguito si riportano le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel predetto modello di versamento:
– Campo “ente”: carattere “M”;
– Campo “provincia”: si indica la sigla della provincia dove ha sede l’Ufficio di AAMS che ha emesso l’atto di contestazione ovvero quello di irrogazione della sanzione”;
– Campo “mese”: non valorizzare;
– Campo “anno di riferimento”: l’anno di imposta cui si riferisce la violazione contestata nel formato “AAAA”;
– Campo “codice identificativo”: non valorizzare.

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