QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 27.02.2003

Istituzione dei codici tributo da utilizzare per l’emersione di attività  detenute all’estero – Articoli 6, comma 6, e 6-bis, comma 4, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27


Istituzione dei codici tributo da utilizzare per l’emersione di attività detenute all’estero – Articoli 6, comma 6, e 6-bis, comma 4, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 27.02.2003

L’articolo 6, comma 6, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, prevede per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione di attività detenute all’estero effettuate entro il 16 aprile 2003, nell’ambito delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il versamento di una somma in misura del 2,5% dell’importo dichiarato.
A tal fine, per consentire il versamento, da effettuare con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eccetto la compensazione ivi prevista, si istituisce il seguente codice tributo:

* 8087, denominato “somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero – art. 6, comma 6, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 “.

Nel caso di versamenti effettuati oltre il 16 aprile, l’art. 6, comma 1, lett.a, del predetto decreto 282/2002, fissa nella misura del 4% dell’importo dichiarato, la somma da versare; il codice da utilizzare è il seguente:

* 8088, denominato “somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero – art. 6, comma 1, lett.a, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282”.

L’articolo 6 bis, comma 4, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, prevede per le somme già regolarizzate e che ora si intendono rimpatriare il pagamento di una somma nella misura dello 0,50% se l’operazione viene effettuata dopo il 16 aprile 2003.
In tal caso per il versamento, da effettuarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eccetto la compensazione ivi prevista, il codice da utilizzare è il seguente:

* 8089, denominato “somme versate per il rimpatrio di attività precedentemente regolarizzate – art. 6 bis, comma 4, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282”.

I codici devono essere esposti nella “Sezione Erario”del modello “F 24” con indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno in cui il versamento viene effettuato.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Agevolazioni fiscali per previdenza e lavoro: Fondi Pensione e APE nel Modello 730/2026

Agevolazioni fiscali per previdenza e lavoro: Fondi Pensione e APE nel Modello 730/2026

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Esaminiamo i crediti d'imposta per reintegro fondi pensione e APE volontaria. Tutte le agevolazioni dichiarative spiegate con precisione....
Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare

Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare

Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Come tracciare acquisti, conversioni e wallet è essenziale per il Fisco. Guida pratica su documentazione, costi e software per la gestione delle operazioni....
Time-sheet Commercialisti: guida all’ottimizzazione dell’efficienza e della redditività dello Studio

Time-sheet Commercialisti: guida all’ottimizzazione dell’efficienza e della redditività dello Studio

Redazione AteneoWeb
Rilevare e analizzare il tempo dedicato a clienti e pratiche per migliorare la pianificazione, controllare i costi e proteggere la marginalità dello Studio....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.