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Risoluzione Agenzia Entrate n.39 del 02.04.2019

Interpello art. 11 comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno


Interpello art. 11 comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società Alfa (di seguito: l’istante), operante nel settore della produzione del gesso e di intonaci premiscelati, ha chiesto alla scrivente un parere in merito alla possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015, come modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (di seguito, articolo 1).

L’istante dichiara di aver presentato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione di apposito modello (Mod. CIM17) nel quale sono stati indicati gli investimenti previsionali, per gli anni 2017, 2018 e 2019, consistenti nell’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati all’ampliamento della struttura produttiva e i corrispondenti importi del credito d’imposta suddivisi per annualità.

L’istante in particolare rappresenta che, per motivi di carattere tecnico, la Società nell’esercizio 2017 non ha realizzato gli investimenti programmati e che nell’esercizio 2018 tenderà a realizzare un volume di investimenti corrispondente alla sommatoria di quelli previsti per gli anni 2017 e 2018 con un credito totale corrispondente alla somma di quello relativo alle due predette annualità.

L’istante chiede di poter utilizzare in compensazione tutto il credito d’imposta che verrà a maturare nell’esercizio 2018 sebbene eccedente l’importo originariamente previsto e autorizzato, con indicazione delle modalità attraverso le quali superare lo scarto del modello F24.

In sede di documentazione integrativa acquisita con prot. xxx del xxx , l’istante ha rettificato la precedente affermazione precisando che intende realizzare nel 2019 gli investimenti previsti per il 2017 e il 2018.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L’interpellante ritiene di poter utilizzare in compensazione tutto il credito d’imposta che maturerà nell’esercizio 2018.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (d’ora in poi, articolo 1), come modificato dall’articolo 7-quater del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, introduce un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito, regolamento di esenzione).

Questa Agenzia ha emanato le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa. Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che il presente parere non verte sulla spettanza o meno del credito d’imposta in esame, restando perciò impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ai fini della fruizione del credito de quo è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta. Il contribuente può utilizzare il credito di imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo.

Le istruzioni al citato modello prevedono la possibilità che il contribuente possa rinunciare al credito d’imposta o rettificare una precedente comunicazione.

Da quanto precede si ricava che, in un caso come quello oggetto del presente interpello, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per l’anno 2017 e 2018 sono stati traslati nell’anno 2019.

Il credito di imposta complessivo per l’anno 2019 sarà quindi pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni 2017 e 2018 nonché di quello programmato per il 2019. Ovviamente, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni 2017 e 2018, ma dovrà indicare l’anno 2019 e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.

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