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Risoluzione Agenzia Entrate n. 360 del 18.11.2002

Sospensione dell’operatività’ dei codici-tributo ”6734” e ”6742” ed istituzione dei codici-tributo ”6747” e ”6748” da utilizzare con il modello ”F 24”


Sospensione dell’operatività’ dei codici-tributo “6734” e “6742” ed istituzione dei codici-tributo “6747” e “6748” da utilizzare con il modello “F 24”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 360 del 18.11.2002

L’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che effettuano nuovi investimenti in alcune aree svantaggiate individuate dalla Commissione delle Comunità europee, un contributo nella forma di credito d’imposta. Con risoluzioni nn. 23 del 15 febbraio 2001 e n. 249 del 25 luglio 2002, sono stati istituiti i codici-tributo “6734” e “6742”, denominati rispettivamente “Credito d’imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n 388” e “Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 10 del d. l. 8 luglio 2002, n. 138”, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002, sospende, dalla data di entrata in vigore e fino al 30 marzo 2003, la fruizione della predetta agevolazione.
Pertanto, l’operatività’ di detti codici è sospesa con effetto immediato e fino al 30 marzo 2003.

Sono, contestualmente, istituiti i codici-tributo “6747” e “6748” denominati rispettivamente “Maggior credito d’imposta utilizzato – Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388” e “Maggior credito d’imposta utilizzato – Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2002, n.178”.
I contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, possono effettuare il versamento, tramite modello “F 24”, dell’importo del maggior importo fruito, indicando nella colonna “codice tributo”, il codice “6747” o “6748”; nella colonna “importi a debito versati”, l’importo del credito d’imposta da restituire, maggiorato degli interessi maturati e, come periodo di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.

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