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Risoluzione Agenzia Entrate n. 36/E del 26.06.2023

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197


RISOLUZIONE N. 36/E

Roma, 26 giugno 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle
imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di
cripto-attività previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197

L’articolo 1, comma 126 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito “legge”),

introduce la lettera c-sexies all’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),

includendo in tal modo, tra i redditi diversi, la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli

altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione

di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel

periodo d’imposta.

Il comma 133 della legge prevede inoltre la possibilità per i soggetti che già

detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore

di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi, versata con le modalità previste dal capo III del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Infine, il comma 146, dell’articolo 1 della legge, dispone che in luogo dell’imposta di

bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-

attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto

previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in

argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

? “1715” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi

realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione

di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197-

Regime dichiarativo”;

? “1716” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi

realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione

di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 –

Regime di risparmio amministrato e gestito”;

? “1717” denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività

rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29

dicembre 2022, n. 197”;

? “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti

aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29

dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si

effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per il codice tributo “1716”, indicare altresì nel campo

Rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese cui si riferisce il versamento, nel formato

00MM”;

In caso di utilizzo del codice tributo “1717”, gli eventuali interessi dovuti sono

cumulati al tributo stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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