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Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 05.07.2022

Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021


RISOLUZIONE N. 35/E

Divisione Servizi

      ______________

Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione

Roma, 5 luglio 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 ha disciplinato le modalita? di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle disposizioni ivi indicate.

In particolare, l’articolo 4 del citato decreto ministeriale ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante e? volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, emanato ai sensi dell‘articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4, comma 3, del richiamato decreto ministeriale sono state disciplinate, tra l’altro, le modalita? e i termini di restituzionevolontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali sopra richiamati.

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In proposito, il punto 1.4 del predetto provvedimento ha stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalita? di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiutieccedenti i limiti dei massimali in parola, nonche? il versamento dei relativi interessi, tramiteil modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • ? 8174denominato Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE art. 4 DM 11 dicembre 2021;

  • ? 8175denominato Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI art. 4 DM 11 dicembre 2021.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sonoesposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“,indicando:

    nella sezione “CONTRIBUENTE“, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“, ilcodice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
    nella sezione “ERARIO ED ALTRO“, sono indicati:

    • nel campo “tipo“, la lettera “R”;

    • nel campo “elementi identificativi“, il codice aiuto” della singola misura

      agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al

      modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;

    • nel campo “codice“, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;

    • nel campo “anno di riferimento“, l’anno in cui e? stato riconosciuto l’aiuto da

      riversare nel formato “AAAA”;

    • nel campo “importi a debito versati“, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero

      l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

      IL CAPO DIVISIONE

      Firmato digitalmente

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