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Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 25.03.2011

Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 – Esonero dalla presentazione della dichiarazione – Chiarimenti


Istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 – Esonero dalla presentazione della dichiarazione – Chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 25.03.2011

Nell’ambito del processo di semplificazione del linguaggio della modulistica dichiarativa da utilizzare nell’anno 2011, nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2011 sono state predisposte alcune tabelle che illustrano in forma sintetica le ipotesi in cui i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Al fine di evitare ai soggetti tenuti all’adempimento dichiarativo di interpretare erroneamente il contenuto delle predette tabelle e di ritenersi, conseguentemente, in possesso dei requisiti per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione, si forniscono alcune precisazioni in merito alla tabella relativa ai “Casi di esonero con limite di reddito”, in relazione alla quale sono pervenute alcune richieste di chiarimento.
Nello specifico, è stato chiesto se l’avvertenza contenuta nell’intestazione della medesima tabella, laddove viene precisato che “il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze”, debba considerarsi riferita anche alla prima ipotesi di esonero in essa indicata, riguardante il caso in cui il reddito complessivo non superi 500 euro e risulti formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati.
A tale riguardo, si evidenzia che la predetta avvertenza è stata predisposta in relazione alla generalità dei casi di esonero contenuti nella tabella. Diversamente, per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nella specifica ipotesi sopra descritta, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.
A titolo di esempio valga il caso di un soggetto che possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro. In tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto, non ricorrendo i presupposti dell’esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).
Si fa presente, infine, che i criteri predisposti dall’Agenzia delle Entrate per il controllo e la liquidazione dell’imposta del modello 730/2011 sono conformi alle regole sopra descritte.

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