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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 05.07.2022

Istituzione dei codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attivita? di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215


RISOLUZIONE N. 34/E

Divisione Servizi

      ______________

Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione

Roma, 5 luglio 2022

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite ilmodello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attivita? di ricercae sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

La procedura di riversamento spontaneo disciplinata dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito diimposta per investimenti in attivita? di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto– legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 188987 del 1° giugno 2022 sono stati definiti il contenuto e le modalita? di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di riversamento in parola. In particolare, il punto 8 del citato provvedimento ha disciplinato le modalita? di pagamentoprevedendo, tra l’altro, che l’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senzaavvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Allo stesso punto 8 viene inoltre specificato che in caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

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Tanto premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi(c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • ? 8170denominato Riversamento spontaneo del credito dimposta per attivita? di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 UNICA SOLUZIONE“;

  • ? 8171denominato Riversamento spontaneo del credito dimposta per attivita? di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;

  • ? 8172denominato Riversamento spontaneo del credito dimposta per attivita? di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;

  • ? 8173denominato Riversamento spontaneo del credito dimposta per attivita? di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 TERZA RATA“.

    Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamenteall’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

    In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sonoesposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,indicando:

  • – nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“,il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

  • – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    nel campo “tipo“, la lettera “R”;
    nel campo “elementi identificativi“, nessun valore;
    nel campo “codice“, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione

    (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    – nel campo
    “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si

    riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;

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– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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