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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 01.02.2002

Interpello 954-150/2001 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212


Interpello 954-150/2001 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 01.02.2002

QUESITO
sul trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo degli atti difensivi prodotti dalla Provincia innanzi alle Commissioni Tributarie in applicazione dell’articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

La SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
prevede che gli atti difensivi prodotti dalla Provincia innanzi alle Commissioni Tributarie sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Questa Direzione Centrale condivide la soluzione prospettata dalla Direzione Regionale circa la non assoggettabilità all’imposta di bollo degli atti difensivi e di costituzione in giudizio innanzi le Commissioni Tributarie della Provincia Regionale di …..
L’articolo 5 comma 1 della Tabella allegato “B” al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, infatti, stabilisce l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo degli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”. Pertanto gli stessi atti compiuti, ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, dagli Enti impositori nonché dai Concessionari dei servizi per l’accertamento e la riscossione sono esenti dall’imposta di bollo.
La scrivente osserva inoltre che la norma in materia di bollo non risulta modificata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario), è confermata quindi l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti difensivi e di costituzione in giudizio della Provincia, perché l’articolo 5, comma 1 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 lascia chiaramente intendere che tali atti sono da ricomprendere tra quelli esenti in modo assoluto individuati dallo stesso articolo dal momento che sono esclusi dall’esenzione i soli “ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”.
Ovviamente quando gli stessi soggetti agiscono in qualità di contribuente (ad esempio un comune che propone ricorso avverso un accertamento notificatogli per l’attività rilevante agli effetti dell’IVA) non usufruiscono dell’esenzione dall’imposta di bollo in argomento.
La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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